Per facilitare la raccolta differenziata, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, dando allo stesso tempo ai consumatori informazioni precise sulle destinazioni degli imballaggi dopo il loro consumo, occorrerà indicare “la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”, come spiega il decreto legislativo, attraverso precisi simboli e parole. In sostanza, “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea”. Questo significa che non si potranno più produrre pack senza etichettatura ambientale.
Come progettare ed etichettare graficamente i nuovi packaging da ora
La codifica prevista dalla decisione 97/129/CE menzionata prima è rappresentata da tre frecce che formano un triangolo equilatero, un numero e l’abbreviazione del materiale, cioè PAP che sta per PAPER (carta).
Infatti, per gli imballaggi di questo materiale è necessario apporre i seguenti codici:
- PAP 20 per gli imballaggi in cartone ondulato;
- PAP 21 per gli imballaggi alimentari in cartone non ondulato;
- PAP 22 per gli imballaggi in carta di altre categorie merceologiche.
Debutta il 1° gennaio 2023 l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi e da quella data non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi. Invece, quelli già immessi in commercio, o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (Dl 228/2021). Tale termine iniziale è l’esito di una serie di proroghe che si sono succedute dal 2020, l’ultima delle quali scade il prossimo 31 dicembre (articolo 11, comma 1, Dl 228/2021). L’ eco etichetta è prevista dall’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 5mila a 25mila euro, prevista dall’articolo 261, comma 3 del medesimo Testo. La disciplina è completata dal Dm Ambiente 360/2022 che, abrogativo del Dm 114/2022, si è reso necessario perché l’entrata in vigore del nuovo obbligo lascia prevedere impatti notevoli sui modelli organizzativi, gestionali ed economico-finanziari sia dell’industria che del commercio, anche per le pesanti sanzioni previste.
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nuove regole per il packaging
Il decreto legislativo 116/2020 impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati al fine di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per individuare la corretta natura dei materiali che li compongono e la destinazione finale dei rifiuti da imballaggio.
Applicazioni diversificate
I settori sono molto diversificati tra loro e con ovvie diverse esigenze. Pertanto, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/Ce (es. Alu 41 per l’alluminio). A tal fine, il Dm 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali. Infatti, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata. Il decreto chiarisce alcune cose importanti; ad esempio, che la genericità del richiamo alle norme Uni “sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme Uni di riferimento”.
La raccolta differenziata
Le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi “sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (per esempio “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune)”. Sull’apposizione fisica dell’informazione sull’imballaggio, le linee guida chiariscono che, in alternativa, è possibile renderla disponibile tramite canali digitali a scelta (per esempio app, Qr code, siti web). Inoltre, ogni etichetta ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.
Cosa indicare nell’etichetta
Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.
Queste regole, secondo la risposta ministeriale dell’11 novembre 2022 a interpello di Confindustria, non si applicano agli imballaggi per i farmaci a uso umano e veterinario, per i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, almeno “fino all’adozione del decreto” di cui al comma 4, articolo 219, “che recherà per essi la specifica disciplina attuativa”.
In pratica è necessario che su ogni packaging vengano indicati:
- la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);
- il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti;
- i codici dei materiali, se esistenti (conformemente alla decisione della Commissione 1997/129);
- la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.
Continua l'aggiornamento delle regole a partire dal
2025
Il settore del packaging sta attraversando una trasformazione radicale grazie al nuovo Regolamento Europeo (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Questa normativa punta a armonizzare le regole in tutta l’Unione, eliminando le frammentazioni nazionali (come l’attuale sistema italiano D.Lgs 116/2020) a favore di uno standard unico.
Ecco i punti chiave del cambiamento:
1. Etichettatura Armonizzata e Simboli Unici
L’obiettivo è che un cittadino europeo possa riconoscere come differenziare un imballaggio sia a Roma che a Berlino.
Pittogrammi comuni: Verranno introdotti simboli grafici identici in tutta l’UE che indicano la composizione del materiale e il corretto secchio della differenziata.
QR Code e Digitale: Diventa centrale l’uso di tecnologie digitali. Il QR code potrà fornire informazioni dettagliate sulla riciclabilità, il riutilizzo e la tracciabilità, riducendo l’ingombro di testo fisico sul pack.
2. Classi di Riciclabilità (Rating A-E)
Proprio come avviene per gli elettrodomestici, gli imballaggi riceveranno un “voto” basato sulla loro facilità di riciclo:
Performance: Gli imballaggi saranno classificati da A (massima riciclabilità) a E.
Soglie minime: Dal 2030, gli imballaggi che ricadono nella classe E non potranno più essere immessi sul mercato.
3. Sostanze Vietate e Sicurezza
L’etichettatura dovrà anche riflettere l’assenza di sostanze nocive. Dal 12 agosto 2026, scatta il divieto di utilizzare PFAS (le cosiddette “sostanze chimiche permanenti”) negli imballaggi a contatto con gli alimenti sopra determinate soglie.
4. Cronoprogramma delle scadenze
| Data | Cosa cambia? |
| 11 Febbraio 2025 | Entrata in vigore formale del Regolamento PPWR. |
| 12 Agosto 2026 | Applicazione obbligatoria dei requisiti di sicurezza (es. stop PFAS). |
| Agosto 2028 | Obbligo di etichettatura armonizzata UE (data stimata in base agli atti attuativi). |
| 1 Gennaio 2030 | Divieto per molti imballaggi monouso e obbligo di riciclabilità minima. |